La legge di Stabilità 2016 ha previsto che a partire dal mese di luglio 2016, il canone Rai sia addebitato nella bolletta di energia elettrica.
Pertanto, se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica e possiedi una tv, o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà rateizzato direttamente nella bolletta della luce.
LC Energia non è in alcun modo responsabile dell’addebito di tale voce in bolletta.
L’importo del canone annuo ordinario è stato ridotto a 100€ e suddiviso in 10 rate mensili da gennaio fino a ottobre 2016. L’addebito avverrà nella seguente modalità:
La prima rata verrà addebitata sulla prima bolletta utile da luglio 2016, comprendendo le rate già scadute. Ad esempio, se riceverai la bolletta della luce a luglio l’importo sarà di 70€.
L’importo residuo del canone RAI verrà addebitato nelle bollette successive.
Nella fattura, troverai una voce specifica che indica l'importo relativo alle rate del canone. Se hai l'addebito su conto corrente bancario, postale, o altri sistemi di pagamento, pagherai automaticamente anche l'importo relativo al canone.
Di seguito abbiamo raccolto le risposte alle domande più frequenti.
PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PUOI CONSULTARE I SITI DEDICATI DI RAI E AGENZIA DELLE ENTRATE O CONTATTARE IL NUMERO VERDE RAI 800.93.83.62 (DAL LUNEDÌ AL SABATO, DALLE 9 ALLE 21).
Per ulteriori informazioni puoi trovare di seguito le risposte alle domande più frequenti.
DOMANDE FREQUENTI
QUAL È L’IMPORTO DEL CANONE RAI?
Per il 2017 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 90 euro.
COME SI PAGA IL CANONE RAI?
Il canone si paga nella bolletta elettrica.
L’importo di 90 euro lo paghi in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.
In fattura, troverai la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” che indica l'importo relativo alle rate del canone già maturate.
Dovranno pagare il canone tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alle ricezione delle trasmissioni televisive.
Per saperne di più sulla tipologia di apparecchi soggetta al pagamento del canone vai al sito della Rai.
Se non hai un apparecchio, è necessario redigere una dichiarazione (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), che ha validità annuale, da inviare solamente all’Agenzia delle Entrate.
Personal Computer, tablet e smartphone, se non dotati di ricevitore del segnale televisivo digitale (specifica antenna tipicamente esterna), NON sono da considerare apparecchi TV, pertanto sono esenti dal canone e per tali apparecchiature non andrà effettuata alcuna dichiarazione sostitutiva.
Attenzione: l'inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, perché detiene un apparecchio tv nell'appartamento ed è ivi residente.
Dovrà effettuare il pagamento con le modalità previste.
Invece, non deve pagare l’imposta se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori).
Gli interessati possono consegnare il modulo dopo averlo compilato, anche presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI?
Il canone verrà addebitato a tutti i Clienti con utenza di energia elettrica ad uso domestico nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica.
QUANDO NON SI È TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI?
Non si è tenuti a pagare il canone Rai nei seguenti casi:
• Non si ha la televisione:
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
• Per le seconde case: Il titolare di un contratto di fornitura per una seconda casa, che è esente dal pagamento, oppure paga (lui direttamente o un componente della sua famiglia anagrafica) il canone presso l’abitazione principale, non è tenuto a pagare il canone e non gli verrà addebitato sulle utenze di tali abitazioni.
LE COPPIE DI FATTO DEVONO PAGARE UNO O DUE CANONI?
Un solo canone, perché le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione rientrano nel concetto di “famiglia anagrafica”. Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare).
DEVO PAGARE IL CANONE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (NUOVO ALLACCIO SUBENTRO O VOLTURA) PRESSO UN'ABITAZIONE SENZA LA TV?
Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. In via transitoria per l'anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
DEVO PAGARE IL CANONE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (NUOVO ALLACCIO SUBENTRO O VOLTURA) PRESSO UN'ABITAZIONE CON LA TV?
Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione (con residenza presso di essa), il canone gli verrà addebitato a partire dalla competenza del mese di allaccio, subentro o voltura della fornitura.
L’INQUILINO DI UN APPARTAMENTO PRESO IN AFFITTO CON UTENZA ELETTRICA INTESTATA AL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE E UN TELEVISORE IN CASA, DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?
No, in quanto non è intestatario dell'utenza elettrica.
UNA PERSONA CHE VIVE STABILMENTE ALL’ESTERO CON UN’ABITAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO, UN’UTENZA ELETTRICA DI TIPO DOMESTICO RESIDENTE E UNA TELEVISIONE NELLA CASA, È TENUTA AL PAGAMENTO DEL CANONE?
Si, la dimora abituale in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone.
COSA DEVE FARE UNA PERSONA RICOVERATA IN UNA CASA DI RIPOSO O UN LUNGODEGENTE PRESSO UNA STRUTTURA OSPEDALIERA / CASA DI CURA?
Se ha la televisione nella propria abitazione e risulta ivi residente è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato.
UNA BADANTE CHE HA PRESENZA COSTANTE PRESSO UN’ABITAZIONE, DEVE PAGARE IL CANONE RAI?
No, la badante, anche se dimora stabilmente presso l’abitazione dell’assistito, se non è titolare della fornitura elettrica non dovrà versare alcun canone.
IN QUALE CASO I CITTADINI ULTRA 75ENNI SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL CANONE?
Solo se il loro reddito annuo non è superiore a 6.713 euro /anno.
È POSSIBILE PAGARE IL CANONE CON ADDEBITO SULLA PENSIONE?
Per poter pagare il canone Rai direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
IN CASO DI POSSESSO DI PIÙ TELEVISORI PRESSO LA STESSA ABITAZIONE QUANTE VOLTE SI PAGA IL CANONE?
Ogni utente è tenuto a pagare un solo canone Rai, indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi presenti presso l’abitazione del nucleo familiare.
IN CASO DI POSSESSO DI PIÙ IMMOBILI CON TELEVISIONE?
Anche in questo caso, per seconde case dove, né il cliente né nessun componente della famiglia anagrafica (moglie / figli) ha la residenza, si è tenuti a pagare un solo canone che verrà applicato nella bolletta di energia relativa all’abitazione principale, dove il soggetto ha appunto la residenza.
IL CANONE SARÀ ADDEBITATO ANCHE NELLE BOLLETTE DELLA LUCE DEL CONDOMINIO?
No, il canone si paga esclusivamente nella bolletta della casa in cui si ha la residenza anagrafica. Qualora, però, il condominio dovesse possedere un apparecchio tv (come la stanza del portiere), il canone dovrà comunque essere pagato con il tradizionale bollettino postale.
NEL MIO BAR È PRESENTE UN APPARECCHIO TELEVISIVO. IL CANONE MI SARÀ ADDEBITATO IN BOLLETTA?
No, gli esercizi commerciali, come bar e ristoranti, continueranno a pagare il canone secondo le modalità utilizzate finora.
LINK E NUMERI UTILI
•Agenzia delle Entrate:
Sito WEB
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Dichiarazione+sostitutiva+canone+TV/
Modello esenzione telematico:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Dichiarazione+sostitutiva+canone+TV/Dichiarazione+sostitutiva+invio+online/
Numero verde di assistenza ai contribuenti 848.800.444 (tariffa urbana) - 0696668907 (da cellulare) +39 0696668933 (da estero)
•RAI Radio Televisione Italiana:
Canone Rai